FAQ

Cos'è il prestito partecipativo?

Il prestito partecipativo è uno strumento forse non molto conosciuto ma importante ai fini della capitalizzazione delle società.

 Infatti, a fronte di un progetto di capitalizzazione aziendale:
* la banca eroga all’impresa un finanziamento a medio termine che può arrivare fino al 100% del previsto aumento dei mezzi propri;
* l’impresa finanziata si impegna a corrispondere alla banca finanziatrice, alla scadenza di ogni rata, il capitale maggiorato degli interessi;
* i soci si impegnano, in quanto coobbligati, a fornire alla società le risorse necessarie per il rimborso delle rate del prestito in linea capitale.

 

Pro:

Condizioni agevolate del prestito

Legame del finanziamento con le effettive performances aziendali

Minor peso su rating di Basilea 2

 

Contro:

Basso numero di Banche Convenzionate Confidi (essenzialmente le BCC)

Strutturazione della domanda (Piano di Business richiesto)

Tempi di accettazione non rapidissimi

Cosa sono IRS, Euribor e spread in un finanziamento?

L’eurirs (euro interest rate swap) o IRS è una delle due componenti del TASSO  di interesse del mutuo a tasso fisso.

Tale valore viene diffuso giornalmente dalla federazione bancaria europea e viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso.

L’eurirs è pari alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell’unione europea realizzano l’interest rate swap (i.r.s). 

Quando la banca vuole garantire al cliente un tasso fisso deve tutelarsi in modo da evitare di rimetterci cifre da capogiro se i tassi si alzano.

Ciò è possibile ricorrendo a speciali accordi (detti swap) con soggetti disposti ad accollarsi il rischio, nell'ambito di un intento speculativo.

Dal tasso a cui si concludono tali accordi nasce l'irs (interest rate swap).

 

 

Euribor è l’acronimo di “Euro Interbank Offered Rate” è espresso in termini percentuali, e rappresenta il tasso con il quale le banche prestano denaro ad altre banche nell’area dell’Euro. La stima di questo tasso interbancario viene attuata tutti i giorni feriali dall’Euribor Panel Steering Committee, cioè un comitato di esperti, in base ai dati ricevuti dalle 57 banche più rappresentative della comunità europea.
Questo tasso viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.

 

 

Lo spread è una delle due componenti del tasso di interesse di un mutuo; si tratta di un valore stabilito contrattualmente che rimane fisso nel tempo e che costituisce il guadagno per la banca.

Che cos'è un contratto di Rete di Impresa e quali sono le agevolazioni ottenibili?

Le reti di imp­rese sono cos­ti­tu­ite dall’insieme delle imp­rese che aderiscono a un “con­tratto di rete”, sia per orig­i­naria sot­to­scrizione che per ade­sione suc­ces­siva. E’ stato autorevol­mente osser­vato come attra­verso la cos­ti­tuzione di una rete di imp­rese, gli impren­di­tori “perseguono lo scopo di accrescere, indi­vid­ual­mente e col­let­ti­va­mente, la pro­pria capac­ità inno­v­a­tiva e la pro­pria com­pet­i­tiv­ità sul mer­cato e a tal fine si obbligano, sulla base di un pro­gramma comune di rete, a col­lab­o­rare in forme e in ambiti pre­de­ter­mi­nati atti­nenti all’esercizio delle pro­prie imp­rese ovvero a scam­biarsi infor­mazioni o prestazioni di natura indus­tri­ale, com­mer­ciale, tec­nica o tec­no­log­ica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attiv­ità rien­tranti nell’oggetto della pro­pria impresa”.

La pos­si­bil­ità di poter creare o aderire ad un con­tratto di rete è con­cessa a tutti i soggetti che svol­gono un’attività com­mer­ciale. Non è infatti pre­vista, per i parte­ci­panti, alcuna lim­i­tazione in ter­mini di dimen­sione o di forma giuridica, poten­dovi aderire non solo imp­rese indi­vid­u­ali, soci­età di per­sone e di cap­i­tali, ma anche con­sorzi e coop­er­a­tive. Si evi­den­zia che tale dis­ci­plina non sem­br­erebbe per­al­tro pre­clud­ere la parte­ci­pazione anche di imp­rese non res­i­denti, in quanto le dis­po­sizioni nor­ma­tive fanno rifer­i­mento al gen­erale con­cetto di “più impren­di­tori”, senza speci­fi­care nazion­al­ità e res­i­denza fis­cale di detti imprenditori.

La final­ità della rete di impresa è essen­zial­mente quella di esten­dere ai soggetti che vi aderiscono talune agevolazioni e ben­efici di carat­tere ges­tionale, com­mer­ciale, finanziario, ammin­is­tra­tivo, fis­cale. Il con­tratto di rete dovrebbe, infatti, ren­dere con­ve­niente il poten­zi­a­mento di forme di col­lab­o­razione rec­i­p­roca fra imp­rese in diversi contesti:

  • nello sviluppo di fun­zioni con­di­vise come la pro­duzione e la logistica;
  • nella real­iz­zazione di servizi o prog­etti comuni nel campo della ricerca;
  • nello sviluppo di reti di sub­for­ni­tura  e nell’adozione di un mar­chio, di un logo o di un pack­ag­ing comuni.

Come creare una rete di impresa 

La creazione di una rete di impresa e la rel­a­tiva pos­si­bil­ità di ottenere le agevolazioni fis­cali pre­viste, prevede alcuni steps final­iz­zati al riconosci­mento del con­tratto di rete. Volendo, breve­mente, riper­cor­rere le fasi di real­iz­zazione di detto prog­etto, si evidenziano:

  1. redazione del con­tratto di rete medi­ante atto pub­blico o scrit­tura pri­vata autenticata;
  2. ade­sione al con­tratto di rete e isti­tuzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune;
  3. assev­er­azione del pro­gramma di rete.

In data 31 marzo 2011 sulla Gazzetta Uffi­ciale n. 74 è stato pub­bli­cato il decreto min­is­te­ri­ale del 25 feb­braio 2011 che indi­vidua, ai sensi dell’art. 42 del decreto-legge n. 78 del 31 mag­gio 2010, i req­ui­siti dell’associazionismo impren­di­to­ri­ale cui è con­sen­tita l’asseverazione in oggetto.

L’asseverazione com­porta la pre­via ver­i­fica da parte dei soggetti abil­i­tati dal sud­detto decreto min­is­te­ri­ale della sus­sis­tenza nel caso speci­fico degli ele­menti pro­pri del con­tratto di rete e dei rel­a­tivi req­ui­siti di parte­ci­pazione in capo alle imp­rese che vi hanno ader­ito. La cer­ti­fi­cazione della sus­sis­tenza degli ele­menti pro­pri del con­tratto di rete e dei rel­a­tivi req­ui­siti di parte­ci­pazione delle imp­rese parte­ci­panti deve essere attes­tata entro 30 giorni dalla richi­esta di rilas­cio dell’organo comune per l’esecuzione del con­tratto di rete.

Si evi­den­zia inoltre che l’istituzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune che gestisca l’esecuzione del con­tratto di rete o di parte di esso in nome e per conto dei parte­ci­panti conso­ciati è facolta­tiva, ma essen­ziale per l’accesso alle agevolazioni.


Agevolazioni fis­cali

La dis­ci­plina sulle reti di impresa, orig­i­nar­i­a­mente introdotta dall’art. 3, commi 4-ter e 4-quater  del decreto-legge n. 5 del 10 feb­braio 2009, è stata sostanzial­mente mod­i­fi­cata dall’art. 42 del decreto-legge n. 78 del 31 mag­gio 2010 sia dal punto di vista civilis­tico che fiscale.

Le imp­rese parte­ci­panti al con­tratto di rete potranno beneficiare:

  •  fino al peri­odo d’imposta in corso al 31 dicem­bre 2012 di un regime di sospen­sione di imposta degli utili d’esercizio accan­to­nati a speci­fica ris­erva e des­ti­nati alla real­iz­zazione di inves­ti­menti pre­visti dal pro­gramma comune, pre­ven­ti­va­mente assev­er­ato. Il ben­efi­cio spetta a con­dizione che le somme accan­to­nate siano des­ti­nate al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare per real­iz­zare entro l’esercizio suc­ces­sivo gli inves­ti­menti pre­visti per il pro­gramma di rete. E’ inoltre nec­es­sario che gli inves­ti­menti siano spec­i­fi­cata­mente indi­vid­uati dal pro­gramma comune di rete.

In mer­ito alla deter­mi­nazione dell’importo agevola­bile viene sta­bil­ito che gli utili che non con­cor­rono alla for­mazione del red­dito non pos­sono eccedere, in ogni caso, il lim­ite mas­simo di euro 1.000.000 per cias­cuna impresa ma con un lim­ite mas­simo agevola­bile di com­p­lessivi 20 mil­ioni per l’anno 2011, 14 mil­ioni per gli anni 2012 e 2013. Detto regime di sospen­sione di imposta cessa nell’esercizio in cui la ris­erva è uti­liz­zata per scopi diversi dalla cop­er­tura delle perdite di eser­cizio ovvero in cui viene meno l’adesione al con­tratto di rete. Sotto il pro­filo tem­po­rale, agevolazione fis­cale si applica agli utili d’esercizio accan­to­nati ad apposita ris­erva a par­tire dal peri­odo d’imposta in corso al 31 dicem­bre 2010 e fino al peri­odo di imposta in corso al 31 dicem­bre 2012.

Adem­pi­menti fiscali

Per fruire dei van­taggi fis­cali in ques­tione, le imp­rese inter­es­sate devono pre­sentare dal 2 al 23 mag­gio di cias­cun anno, in modal­ità telem­at­ica, la comu­ni­cazione all’Agenzia delle Entrate cd. “mod­ello RETI”, approvato con provved­i­mento del Diret­tore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011, indi­cando l’importo degli utili d’esercizio, al netto delle imposte di com­pe­tenza, accan­to­nati a ris­erva, nonché l’importo del cor­rispon­dente risparmio fis­cale. Dalla per­centuale del risparmio d’imposta con­cesso a cias­cuna impresa in fun­zione del rap­porto tra l’ammontare delle risorse stanzi­ate e l’ammontare del risparmio d’imposta com­p­lessi­va­mente richiesto (per­centuale che sarà resa pub­blica sul sito dell’Agenzia delle Entrate), sca­tur­isce la rispet­tiva vari­azione in dimin­uzione da indi­care nella dichiarazione dei red­diti del peri­odo d’imposta di riferimento.

Più in par­ti­co­lare, con speci­fico rifer­i­mento al mod­ello Unico SC 2011 (anno 2010), l’evidenza di tale agevolazione deve essere data medi­ante la com­pi­lazione del rigo RS 108, colonna 1, nel quale va indi­cata la quota degli utili des­ti­nati al fondo pat­ri­mo­ni­ale o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare; e del rigo RS 108 colonna 2, nel quale va indi­cata la quota di utili agevola­bili di cui alla colonna 1 che deve essere riporta nell’apposito rigo RF (RF 50) di deter­mi­nazione del red­dito d’impresa per poter così pro­cedere alla rel­a­tiva vari­azione in diminuzione.

Si pre­cisa inoltre che la pro­ce­dura di deter­mi­nazione del risparmio d’imposta va adot­tata anche nel caso in cui la sud­detta vari­azione com­porta un ben­efi­cio fis­cale in un peri­odo d’imposta suc­ces­sivo e che l’inventivo fis­cale riguarda esclu­si­va­mente le imposte sui red­diti (quindi IRES e IRPEF) e va per­tanto fruito soltanto in sede di ver­sa­mento del saldo delle imposte sui red­diti dovute per il peri­odo d’imposta rel­a­tivo all’esercizio in cui gli utili prodotti sono accan­to­nati, non inci­dendo ai fini del cal­colo degli acconti dovuti per il medes­imo peri­odo di riferimento. 

Agevolazioni finanziarie

La norma prevede inoltre anche la pos­si­bil­ità di poter stip­u­lare con­ven­zioni con l’Associazione Ban­caria Ital­iana (A.B.I.).

Al riguardo, non sono stati for­niti ulte­ri­ori chiari­menti circa tempi e modal­ità per fruire di detta agevolazione, per­tanto si dovranno atten­dere speci­fiche diret­tive da parte del Legislatore. 


Rifer­i­menti nor­ma­tivi: Art.  42, comma 2-quater del D.L. n. 78/2010, con­ver­tito in L. n. 122/2010.

Prassi: Cir­co­lare Agen­zia delle Entrate n. 4/E del 15 feb­braio 2011, Cir­co­lare Agen­zia delle Entrate n. 15/E del 14 aprile 2011, Provved­i­mento del Diret­tore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011.

Dot­t­rina: Cir­co­lare Asson­ime n. 8 del 6 aprile 2011

Quando l'impresa è definita artigiana?

E' definita IMPRESA ARTIGIANA, dalla Legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8 agosto 1985, l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano (colui che la conduce personalmente e professionalmente in qualità di titolare), ha per scopo prevalente lo svolgimento di un attività di produzione di beni, anche semilavorati, o prestazioni di servizi (sono escluse le attività agricole, commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) e entro i seguenti limiti dimensionali :

* Impresa che NON lavora in serie -
massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 .
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

* Impresa che lavora in serie purché con lavorazione non del tutto automatizzata -
massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

* Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura -
massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

* Impresa di trasporto -
massimo 8 dipendenti.

* Impresa di costruzioni edili -
massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.


Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse le società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

Tra imprese artigiane possono essere costituiti consorzi, società consortili, contratti associativi a termine, cioè possono partecipare anche imprese industriali di minori dimensioni purché in numero non superiore ad un terzo e le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.


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